Art. 3
In vigore dal 20 mar 2026
Nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti a norma della presente decisione, l’OLAF ha il diritto di accedere direttamente a tutte le informazioni pertinenti contenute nelle banche dati dei servizi e delle agenzie esecutive di cui all’, paragrafo 1, in particolare al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157.
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