Art. 1

In vigore dal 20 mar 2026
All’Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») sono affidati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli da 67 a 71 del regolamento (UE) 2024/1157, che sono esercitati dall’OLAF alle condizioni stabilite da dette disposizioni e dall’ della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2026:681:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo