Art. 2

In vigore dal 20 mar 2026
Nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157, quale previsto all’, paragrafo 1, di detto regolamento, i servizi della Commissione e le agenzie esecutive trasmettono senza indugio all’OLAF tutte le informazioni, i documenti o i dati pertinenti relativi a un sospetto di una spedizione illegale di rifiuti rientrante nelle competenze dell’OLAF. I servizi e le agenzie esecutive di cui al primo comma trasmettono senza indugio all’OLAF, su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa, tutte le informazioni, i documenti o i dati pertinenti relativi a possibili casi di spedizione illegale di rifiuti o ad azioni in corso intraprese dall’OLAF nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157.
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