Art. 6

In vigore dal 11 mar 2026
1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 12 giugno 2026. 2.   Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 relative alle statistiche che utilizzano dati dell’EES si applicano a decorrere dalla più tardiva delle seguenti date: a) la data stabilita conformemente all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226; b) la data stabilita conformemente all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818; c) la data stabilita conformemente all’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/818. 3.   Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 relative alle statistiche che utilizzano dati dell’ETIAS si applicano a decorrere dalla più tardiva delle seguenti date: a) la data stabilita conformemente all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1240; b) la data stabilita conformemente all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818; c) la data stabilita conformemente all’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/818. 4.   Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 relative alle statistiche che utilizzano dati del VIS si applicano a decorrere dalla più tardiva delle seguenti date: a) la data stabilita conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); b) la data stabilita conformemente all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818; c) la data stabilita conformemente all’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/818.
Storico versioni

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