Art. 2
In vigore dal 11 mar 2026
1. eu-LISA elabora statistiche mensili, disaggregate per Stato membro, età, sesso e cittadinanza, che indicano il numero di persone di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, e per le quali sono state registrate le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera j) di tale regolamento:
a)
che hanno chiesto un visto, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, dopo essere stati registrati conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1358;
b)
che hanno chiesto un visto per soggiorno di lunga durata, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 767/2008, dopo essere stati registrati conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1358;
c)
che hanno chiesto un’autorizzazione ai viaggi, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, dopo essere stati registrati conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1358.
2. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e c), sono disaggregati anche per Stato membro quale indicato nel fascicolo relativo alla domanda del VIS o dell’ETIAS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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