Art. 9

Osservatori

In vigore dal 27 feb 2026
Osservatori 1.   È possibile concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni e soggetti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri, in conformità delle norme orizzontali, su invito diretto. 2.   Le organizzazioni e i soggetti pubblici nominati in qualità di osservatori designano i loro rappresentanti. 3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenza. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione dei pareri, delle raccomandazioni e delle relazioni del gruppo o dei sottogruppi.
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