Art. 11
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
In vigore dal 27 feb 2026
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli osservatori e gli esperti invitati, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (4) e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (5). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2026:452:oj#art-11