Art. 12
Trasparenza
In vigore dal 27 feb 2026
Trasparenza
1. Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («REGISTRO dei gruppi di esperti»).
2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
—
il nome dei membri;
—
i nomi degli osservatori.
3. Tutti i documenti pertinenti, quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti, sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o su appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire tali informazioni. L’accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri pertinenti documenti di riferimento avviene a tempo debito prima della riunione, ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato, quale definito all’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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