Art. 12

Trasparenza

In vigore dal 27 feb 2026
Trasparenza 1.   Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («REGISTRO dei gruppi di esperti»). 2.   Per quanto riguarda la composizione del gruppo e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti: — il nome dei membri; — i nomi degli osservatori. 3.   Tutti i documenti pertinenti, quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti, sono resi pubblici tramite il registro dei gruppi di esperti o su appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire tali informazioni. L’accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri pertinenti documenti di riferimento avviene a tempo debito prima della riunione, ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato, quale definito all’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Storico versioni

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