Art. 4
Composizione
In vigore dal 27 feb 2026
Composizione
1. Il gruppo è composto dalle autorità degli Stati membri che svolgono i compiti degli uffici per il recupero dei beni e degli uffici per la gestione dei beni, di cui agli della direttiva (UE) 2024/1260, e da Europol.
2. I membri nominano i loro rappresentanti e sono responsabili di garantire che questi dispongano di un elevato livello di competenza.
Storico versioni
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