Art. 4

Composizione

In vigore dal 27 feb 2026
Composizione 1.   Il gruppo è composto dalle autorità degli Stati membri che svolgono i compiti degli uffici per il recupero dei beni e degli uffici per la gestione dei beni, di cui agli della direttiva (UE) 2024/1260, e da Europol. 2.   I membri nominano i loro rappresentanti e sono responsabili di garantire che questi dispongano di un elevato livello di competenza.
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Composizione (Art. 4 Decisione (UE) 2026/452) — Testo vigente | Portale Normativo