Art. 6

Funzionamento

In vigore dal 27 feb 2026
Funzionamento 1.   Il gruppo agisce su richiesta della Commissione, in conformità della decisione C(2016) 3301 della Commissione (2), recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. 2.   Le riunioni del gruppo si svolgono, in linea di principio, nei locali della Commissione. Se necessario, possono essere organizzate riunioni in videoconferenza o riunioni ibride in videoconferenza/presenza. In base all’ordine del giorno, le riunioni del gruppo possono svolgersi anche nei locali di Europol. 3.   La Commissione assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi. 4.   D’intesa con la Commissione, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni. 5.   Il verbale delle discussioni in merito a ciascun punto all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo è pertinente e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità del presidente. 6.   Il gruppo si adopera per adottare i pareri, le raccomandazioni e le relazioni per consenso. In caso di votazione, il risultato del voto è deciso a maggioranza semplice dei membri. I membri che esprimono voto contrario o si astengono hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni che sono stati adottati un documento riepilogativo dei motivi della loro posizione. 7.   Nel corso della sua attività il gruppo tratta i dati personali conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
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Funzionamento (Art. 6 Decisione (UE) 2026/452) — Testo vigente | Portale Normativo