Art. 6
Funzionamento
In vigore dal 27 feb 2026
Funzionamento
1. Il gruppo agisce su richiesta della Commissione, in conformità della decisione C(2016) 3301 della Commissione (2), recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
2. Le riunioni del gruppo si svolgono, in linea di principio, nei locali della Commissione. Se necessario, possono essere organizzate riunioni in videoconferenza o riunioni ibride in videoconferenza/presenza. In base all’ordine del giorno, le riunioni del gruppo possono svolgersi anche nei locali di Europol.
3. La Commissione assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
4. D’intesa con la Commissione, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.
5. Il verbale delle discussioni in merito a ciascun punto all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo è pertinente e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità del presidente.
6. Il gruppo si adopera per adottare i pareri, le raccomandazioni e le relazioni per consenso. In caso di votazione, il risultato del voto è deciso a maggioranza semplice dei membri. I membri che esprimono voto contrario o si astengono hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni che sono stati adottati un documento riepilogativo dei motivi della loro posizione.
7. Nel corso della sua attività il gruppo tratta i dati personali conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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