Art. 7

Sottogruppi

In vigore dal 27 feb 2026
Sottogruppi La Commissione può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla Commissione stessa. I sottogruppi sono composti dalle autorità degli Stati membri competenti nelle questioni interessate. I sottogruppi operano in conformità delle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi si sciolgono una volta espletato il loro mandato.
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Sottogruppi (Art. 7 Decisione (UE) 2026/452) — Testo vigente | Portale Normativo