Art. 7
Disposizione transitoria
In vigore dal 13 feb 2026
Disposizione transitoria
La presente decisione non si applica nei casi in cui la notifica di una delle operazioni di cui all’, paragrafo 1, sia stata trasmessa alla BCE prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2026:564:oj#art-7