Art. 7

Disposizione transitoria

In vigore dal 13 feb 2026
Disposizione transitoria La presente decisione non si applica nei casi in cui la notifica di una delle operazioni di cui all’, paragrafo 1, sia stata trasmessa alla BCE prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
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Disposizione transitoria (Art. 7 Decisione (UE) 2026/564) — Testo vigente | Portale Normativo