Art. 3
Delega di decisioni adottate nell’esercizio dei poteri di vigilanza ai sensi del diritto dell’Unione relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti
In vigore dal 13 feb 2026
Delega di decisioni adottate nell’esercizio dei poteri di vigilanza ai sensi del diritto dell’Unione relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti
1. Ai sensi dell’ della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), con la presente decisione il Consiglio direttivo delega ai capi di unità operative, nominati dal Comitato esecutivo ai sensi dell’ di tale decisione, il potere di adottare decisioni assunte nell’esercizio dei poteri di vigilanza conferiti dal diritto dell’Unione in relazione a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti.
2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate mediante una decisione delegata se sono soddisfatti i pertinenti criteri per l’adozione di decisioni delegate di cui agli .
3. Le decisioni di cui al paragrafo 1 non sono adottate mediante decisione delegata qualora la complessità della valutazione oppure la delicatezza della questione richieda che esse siano adottate con procedura di non obiezione.
4. I capi di unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell’adozione con procedura di non obiezione, una decisione di cui al paragrafo 1 e che soddisfi i criteri per l’adozione di decisioni delegate stabiliti negli articoli da 4 a 6, qualora la valutazione prudenziale di tale decisione abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un’altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.
5. Le decisioni negative non possono essere adottate con decisione delegata.
6. Qualora una decisione non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla procedura di non obiezione.
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