Art. 6
Criteri per l’adozione di decisioni delegate relative ad acquisizioni di partecipazioni rilevanti
In vigore dal 13 feb 2026
Criteri per l’adozione di decisioni delegate relative ad acquisizioni di partecipazioni rilevanti
1. Le decisioni relative all’approvazione di acquisizioni di partecipazioni rilevanti in enti creditizi o non creditizi da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a)
l’impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia si applicano tutte le seguenti condizioni:
i)
per almeno tre anni dalla data effettiva dell’acquisizione della partecipazione rilevante, i fondi propri superano la somma: 1) dei requisiti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 2) dei fondi propri da detenere in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013; 3) del requisito combinato di riserva di capitale come definito al l’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE; e 4) se del caso, degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all’ultima decisione SREP disponibile;
ii)
l’impatto dell’eventuale riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base; o, per almeno tre anni dalla data effettiva dell’acquisizione della partecipazione rilevante, l’aggregato dei requisiti e, se del caso, degli orientamenti di cui al punto i) è superato di almeno sette punti percentuali;
b)
l’impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo acquirente è limitato, ossia per almeno tre anni dalla data effettiva dell’acquisizione della partecipazione rilevante si applicano tutte le seguenti condizioni:
i)
il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile rimangono superiori al 110 % e sono superiori a eventuali requisiti di liquidità di cui all’ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati rispetto ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii)
a livello consolidato, il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile non sono ridotti di oltre il 50 %;
c)
il soggetto interessato è situato nell’Unione o nello Spazio economico europeo, o in un paese o territorio terzo con norme prudenziali e regolamentari equivalenti.
2. La valutazione delle acquisizioni di partecipazioni rilevanti è effettuata in conformità all’articolo 27 ter della direttiva 2013/36/UE come recepita nel diritto nazionale.
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