Art. 4
Criteri per l’adozione di decisioni delegate relative a fusioni
In vigore dal 13 feb 2026
Criteri per l’adozione di decisioni delegate relative a fusioni
1. Le decisioni relative all’approvazione di fusioni che coinvolgono almeno un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a)
l’impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia si applicano tutte le seguenti condizioni:
i)
per almeno tre anni dalla data effettiva della fusione, i fondi propri superano la somma: 1) dei requisiti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 2) dei fondi propri da detenere in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013; 3) del requisito combinato di riserva di capitale come definito all’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE; e 4) se del caso, degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all’ultima decisione SREP disponibile del soggetto vigilato acquirente;
ii)
l’impatto dell’eventuale riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base; oppure, per almeno tre anni dalla data effettiva della fusione, l’aggregato dei requisiti e, se del caso, degli orientamenti di cui al punto i) è superato di almeno sette punti percentuali;
b)
l’impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione è limitato, ossia per almeno tre anni dalla data effettiva della fusione si applicano tutte le seguenti condizioni:
i)
il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile rimangono superiori al 110 % e sono superiori a eventuali requisiti di liquidità di cui all’ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati rispetto ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii)
a livello consolidato, il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile non sono ridotti di oltre il 50 %;
c)
la struttura di governance del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione non solleva problematiche di vigilanza.
2. La valutazione delle fusioni è effettuata in conformità all’articolo 27 undecies della direttiva 2013/36/UE come recepita nel diritto nazionale.
Storico versioni
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