Art. 3
Prescrizioni per le importazioni di materiali di moltiplicazione specificati e di piante da frutto specificate
In vigore dal 12 gen 2026
Prescrizioni per le importazioni di materiali di moltiplicazione specificati e di piante da frutto specificate
1. I materiali di moltiplicazione specificati e le piante da frutto specificate che sono stati prodotti nei paesi terzi specificati, per le rispettive categorie e generi o specie, elencati nell’allegato, possono essere importati nell’Unione solo a condizione che siano stati etichettati, chiusi e imballati conformemente a prescrizioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 9 della direttiva 2008/90/CE e alla direttiva di esecuzione 2014/96/UE per quanto riguarda l’etichettatura, la chiusura e l’imballaggio, a seconda della rispettiva categoria di materiali di pre-base, materiali di base, materiali certificati o materiali CAC.
2. I fornitori che importano nell’Unione materiali di moltiplicazione specificati e piante da frutto specificate informano preventivamente di tale importazione l’organismo ufficiale responsabile.
3. I materiali di moltiplicazione specificati e le piante da frutto specificate importati sono accompagnati da quanto segue:
a)
un’etichetta ufficiale rilasciata dall’organismo ufficiale responsabile del paese terzo specificato nel caso di materiali di pre-base, di base o certificati, o un documento del fornitore redatto dal fornitore del paese terzo specificato nel caso di materiali CAC; nonché
b)
registri contenenti informazioni dettagliate su tali materiali di moltiplicazione specificati e piante da frutto specificate comunicate dal fornitore del paese terzo specificato in questione.
4. Successivamente all’importazione dei materiali di moltiplicazione specificati e delle piante da frutto specificate e prima della commercializzazione nell’Unione dei rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto:
a)
l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato, o il primo fornitore sotto supervisione ufficiale, sostituisce l’etichetta ufficiale del paese terzo specificato di cui al paragrafo 3, lettera a), con una nuova etichetta ufficiale o acclude una nuova etichetta ufficiale in aggiunta all’etichetta del paese terzo specificato;
b)
nel caso di un documento di un fornitore, il primo fornitore nell’Unione sostituisce il documento del fornitore di cui al paragrafo 3, lettera a), con un documento nuovo oppure, oltre al documento del fornitore del paese terzo specificato, è accluso un nuovo documento del fornitore.
5. La nuova etichetta ufficiale o il nuovo documento del fornitore di cui al paragrafo 4 contiene rispettivamente un riferimento all’etichetta ufficiale originale o al documento del fornitore originale del paese terzo di origine e un riferimento a tale paese.
6. I materiali di moltiplicazione specificati e le piante da frutto specificate importati soddisfano i pertinenti requisiti per l’identificazione della varietà di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/90/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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