Art. 1
Definizioni
In vigore dal 12 gen 2026
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1)
«paese terzo specificato»: un paese terzo elencato nell’allegato;
2)
«materiali di moltiplicazione specificati»: i materiali di moltiplicazione prodotti nei paesi terzi specificati che sono stati riconosciuti, in relazione ai rispettivi generi o specie, come equivalenti ai materiali di moltiplicazione prodotti nell’Unione conformemente alla direttiva di esecuzione 2014/98/UE;
3)
«piante da frutto specificate»: le piante da frutto prodotte nei paesi terzi specificati che sono state riconosciute, in relazione ai rispettivi generi o specie, come equivalenti alle piante da frutto prodotte nell’Unione conformemente alla direttiva di esecuzione 2014/98/UE;
4)
«categoria»: la categoria quale definita all’, punto 10), della direttiva di esecuzione 2014/98/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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