Art. 2
Equivalenza dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto
In vigore dal 12 gen 2026
Equivalenza dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto
I materiali di moltiplicazione specificati e le piante da frutto specificate destinate alla produzione di frutti prodotti nei paesi terzi specificati e appartenenti ai generi o alle specie e alle categorie rispettivi di cui all’allegato sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE in quanto presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, a condizione che tali materiali e piante da frutto prodotti in tali paesi terzi continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione.
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