Art. 3

In vigore dal 9 gen 2026
1.   In attesa della sua entrata in vigore, l’ITA è applicato a titolo provvisorio tra l’Unione, da una parte, e uno o più Stati del Mercosur firmatari, dall’altra, conformemente all’articolo 23.3 dell’accordo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui uno o più Stati del Mercosur firmatari, a seconda dei casi, hanno notificato all’Unione l’espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’applicazione provvisoria dell’ITA e confermano il proprio consenso ad applicare a titolo provvisorio l’ITA. 2.   La data a decorrere dalla quale l’ITA deve essere applicato a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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