Art. 1
In vigore dal 9 gen 2026
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra (in prosieguo: «accordo») (1), con riserva della sua conclusione.
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