Art. 2
In vigore dal 9 gen 2026
1. Fino all’adozione e all’entrata in vigore di uno specifico atto legislativo dell’Unione recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell’EMPA e dell’ITA per i prodotti agricoli, la Commissione può adottare, mediante regolamenti di esecuzione, misure di salvaguardia bilaterale che sono coerenti con le condizioni stabilite nel capo 9 dell’ITA e nella presente decisione.
2. La Commissione monitora attentamente il mercato dei prodotti agricoli sensibili, vale a dire i prodotti soggetti a contingenti tariffari dell’Unione conformemente alla sezione B dell’allegato 2-A (tabella di soppressione dei dazi) dell’ITA, in particolare per quanto riguarda l’andamento delle importazioni e delle esportazioni in relazione al Mercosur, la produzione e l’evoluzione dei prezzi.
La Commissione valuta tempestivamente la situazione del mercato in base a tale monitoraggio, stabilendo i collegamenti tra il possibile aumento delle importazioni dei prodotti agricoli sensibili in questione e l’evoluzione della produzione e/o del consumo, dei prezzi e delle quote di mercato sul mercato dell’Unione, nonché delle esportazioni dall’Unione.
Ogni sei mesi la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di monitoraggio in cui valuta l’impatto delle importazioni di prodotti sensibili, ivi compreso su uno o più Stati membri.
3. Qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie, ottenuti ad esempio grazie al monitoraggio e alla valutazione della situazione del mercato di cui al paragrafo 2, di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione dei prodotti agricoli sensibili, anche nei casi in cui tale pregiudizio o minaccia può essere geograficamente concentrato in uno o più Stati membri, la Commissione apre, senza ritardo, un’inchiesta su richiesta di uno o più Stati membri o di una persona giuridica o un’associazione che agisca a nome dell’industria dell’Unione nel settore interessato.
4. Ai fini del presente articolo, per «industria dell’Unione» si intendono i produttori dell’Unione dei prodotti in questione simili o direttamente concorrenti.
5. La Commissione valuta in via prioritaria se esistano tali elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per l’industria dell’Unione nei casi in cui vi sia un’impennata delle importazioni o un calo dei prezzi concentrati in uno o più Stati membri, oppure nei casi in cui vi sia un’impennata delle importazioni o un calo del prezzo di un prodotto e l’industria dell’Unione sia prevalentemente stabilita in uno o più Stati membri.
In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il volume delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto dagli Stati del Mercosur firmatari che sia soggetto a contingente tariffario aumenti di norma di oltre il 5 % su base annua, la Commissione considera tale aumento un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione purché, al tempo stesso, il prezzo medio all’importazione per tali importazioni dagli Stati del Mercosur firmatari sia di norma inferiore di almeno il 5 % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo.
6. In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il prezzo medio all’importazione di un determinato prodotto originario degli Stati del Mercosur firmatari importato nell’Unione a condizioni preferenziali che sia soggetto a contingente tariffario diminuisca di norma di oltre il 5 % su base annua, la Commissione considera tale calo un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione purché, al tempo stesso, il prezzo medio all’importazione per tali prodotti degli Stati del Mercosur firmatari sia di norma inferiore di almeno il 5 % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo.
7. La Commissione impone senza ritardo o esitazioni e, nel caso di prodotti agricoli sensibili, entro un massimo di 21 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui al paragrafo 3, misure di salvaguardia bilaterali provvisorie per evitare danni difficilmente riparabili all’industria dell’Unione, anche qualora tali danni siano geograficamente concentrati in uno o più Stati membri.
8. Dato che il monitoraggio dettagliato del mercato è una caratteristica permanente delle attività della Commissione nel settore agricolo, la Commissione si adopera per portare a termine quanto prima qualsiasi inchiesta in relazione a prodotti agricoli sensibili per quanto riguarda le misure di salvaguardia bilaterali, al fine di adottare una decisione definitiva entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale periodo può essere prorogato ma non può superare il periodo di un anno di cui all’articolo 9.13 dell’ITA.
9. Una misura di salvaguardia può essere imposta se un prodotto interessato originario di uno Stato del Mercosur firmatario è importato nell’Unione:
a)
in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione o al consumo dell’Unione, e a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, anche nei casi in cui tale pregiudizio o minaccia può essere geograficamente concentrato in uno o più Stati membri; e
b)
qualora l’aumento delle importazioni sia dovuto agli obblighi assunti nel quadro dell’ITA, tra cui la riduzione o la soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.
10. Una misura di salvaguardia può assumere la forma di una sospensione temporanea del calendario per lo smantellamento dei dazi doganali relativo al prodotto in questione o di una riduzione della preferenza tariffaria fino al livello dell’aliquota applicata alla nazione più favorita o dell’aliquota base, se inferiore.
11. Le misure di salvaguardia si applicano per un periodo di due anni, che può essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore a due anni conformemente all’articolo 9.9 dell’ITA, purché siano soddisfatte le condizioni pertinenti che giustificano tale proroga
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2026:183:oj#art-2