Art. 4

L'ulteriore zona soggetta a restrizioni

In vigore dal 5 nov 2025
L'ulteriore zona soggetta a restrizioni La Polonia provvede affinché: a) le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dall'autorità competente di tale Stato membro, in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendano almeno l'area elencata come ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato della presente decisione; b) le misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino ai termini stabiliti per le ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato della presente decisione.
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