Art. 2
La zona di protezione
In vigore dal 5 nov 2025
La zona di protezione
La Polonia provvede affinché:
a)
le zone di protezione istituite dall'autorità competente di tale Stato membro, in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione nell'allegato della presente decisione;
b)
le misure da applicare nelle zone di protezione, di cui all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino ai termini stabiliti per le zone di protezione nell'allegato della presente decisione.
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