Art. 2

La zona di protezione

In vigore dal 5 nov 2025
La zona di protezione La Polonia provvede affinché: a) le zone di protezione istituite dall'autorità competente di tale Stato membro, in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione nell'allegato della presente decisione; b) le misure da applicare nelle zone di protezione, di cui all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino ai termini stabiliti per le zone di protezione nell'allegato della presente decisione.
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La zona di protezione (Art. 2 Decisione (UE) 2025/2256) — Testo vigente | Portale Normativo