Art. 3
La zona di sorveglianza
In vigore dal 5 nov 2025
La zona di sorveglianza
La Polonia provvede affinché:
a)
le zone di sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro, in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687, comprendano almeno le aree elencate come zone di sorveglianza nell'allegato della presente decisione;
b)
le misure da applicare nelle zone di sorveglianza, di cui all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino ai termini stabiliti per le zone di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.
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