Art. 3
Governance
In vigore dal 30 ott 2025
Governance
1. Il completamento delle azioni di cui all’ è discusso almeno una volta all’anno tra i rappresentanti del Portogallo e della Spagna in un apposito gruppo di lavoro istituito a norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679, su invito del coordinatore europeo per il corridoio di trasporto europeo Atlantico.
2. Tramite il gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1, il Portogallo e la Spagna condividono i loro piani per quanto riguarda le fasi di costruzione e di entrata in servizio delle diverse tratte di linea di cui all’, compresa l’introduzione dell’ERTMS, e ne analizzano congiuntamente l’impatto sull’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario sull’infrastruttura in questione.
3. Il coordinatore europeo per il corridoio di trasporto europeo Atlantico può convocare riunioni con i massimi rappresentanti governativi di entrambe le parti in caso di rischi che potrebbero ostacolare il tempestivo completamento di una delle azioni di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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