Art. 2
Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Bulgaria
In vigore dal 23 set 2025
Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Bulgaria
1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), per le istituzioni situate in Bulgaria è stabilito un periodo di mantenimento transitorio dal 1o gennaio al 10 febbraio 2026.
2. L’aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Bulgaria, esclusi gli enti nella coda, per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi del suo bilancio al 31 ottobre 2025. La Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) è tenuta a richiedere alle istituzioni situate in Bulgaria di segnalare il proprio aggregato soggetto a riserva in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
3. L’aggregato soggetto a riserva di ciascun ente nella coda situato in Bulgaria è definito in relazione al suo bilancio al 30 settembre 2025. La Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) è tenuta a richiedere agli enti nella coda situati in Bulgaria di calcolare l’aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base dei loro bilanci al 30 settembre 2025.
4. Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, un’istituzione situata in Bulgaria o, in alternativa la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria), calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua il calcolo lo sottopone all’altra parte lasciando a quest’ultima il tempo sufficiente per verificare tale calcolo e presentare eventuali revisioni. Le riserve minime così calcolate, comprese le eventuali revisioni, sono confermate dalle due parti al più tardi il 19 dicembre 2025. Se la parte che riceve la notifica non conferma l’ammontare di riserve minime entro il 19 dicembre 2025, si ritiene che essa abbia riconosciuto che l’ammontare calcolato sia valido per il periodo di mantenimento transitorio.
5. Le disposizioni dell’, paragrafi da 2 a 4, si applicano, mutatis mutandis, alle istituzioni situate in Bulgaria così che esse possano, per i loro periodi di mantenimento iniziali, detrarre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute a istituzioni situate in Bulgaria, sebbene al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette agli obblighi di riserva minima di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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