Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 set 2025
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
a)
si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1);
b)
per «ente nella coda» si intende un ente nella coda secondo la definizione di cui all’, punto 17), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
Storico versioni
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Proeli:dec:2025:2015:oj#art-1