Art. 1

Definizioni

In vigore dal 23 set 2025
Definizioni Ai fini della presente decisione: a) si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1); b) per «ente nella coda» si intende un ente nella coda secondo la definizione di cui all’, punto 17), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
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