Art. 3
Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro
In vigore dal 23 set 2025
Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro
1. Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro, conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), non risente dell’esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Bulgaria di cui all’, paragrafo 1.
2. Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro possono decidere di detrarre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra il 23 dicembre 2025 e il 10 febbraio 2026 e quello compreso tra l’11 febbraio e il 24 marzo 2026, qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Bulgaria, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non sono ancora presenti nella lista di istituzioni soggette agli obblighi di riserve minime di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).
3. Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro che decidono di detrarre passività nei confronti delle istituzioni situate in Bulgaria ai sensi del paragrafo 2 calcolano, per il periodo di mantenimento compreso tra il 23 dicembre 2025 e il 10 febbraio 2026 e quello compreso tra l’11 febbraio e il 24 marzo 2026, le loro riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre 2025 e al 31 dicembre 2025 rispettivamente e presentano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell’allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Bulgaria come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.
Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tabella 1 contenuta nella parte 2 dell’allegato I al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), continuando a rappresentare le istituzioni situate in Bulgaria ancora come banche situate nel «Resto del mondo».
Le tabelle sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
4. Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2025 e febbraio 2026, gli enti nella coda situati in altri Stati membri la cui moneta è l’euro che decidono di detrarre passività nei confronti di istituzioni situate in Bulgaria ai sensi del paragrafo 2 calcolano le loro riserve minime sulla base del loro bilancio al 30 settembre 2025 e segnalano informazioni statistiche conformemente alla parte 1 dall’allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Bulgaria già soggette al sistema di riserve minime della BCE.
Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in marzo e maggio 2026, gli enti nella coda situati in altri Stati membri la cui moneta è l’euro che decidono di detrarre passività nei confronti di istituzioni situate in Bulgaria ai sensi del paragrafo 2 calcolano le loro riserve minime sulla base del loro bilancio al 31 dicembre 2025 e segnalano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell’allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Bulgaria già soggette al sistema di riserva minima della BCE.
Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tabella 1 nella parte 2 dell’allegato I al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), continuando a rappresentare le istituzioni situate in Bulgaria ancora come banche situate nel «Resto del mondo».
Le informazioni statistiche sono segnalate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
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