Art. 3
In vigore dal 29 lug 2025
1. L’Italia applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggetti a restrizioni nelle aree elencate nell’allegato II della presente decisione e per i periodi specificati in tale allegato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
2. Sono vietati i movimenti di bovini dalle aree elencate nell’allegato II della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori di tale area in Italia o al di fuori di tale Stato membro per i periodi specificati in tale allegato.
Storico versioni
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