Art. 1
In vigore dal 29 lug 2025
L’Italia provvede affinché:
a)
siano immediatamente istituite dalle autorità competenti di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b)
siano immediatamente istituite dalle autorità competenti di tale Stato membro zone di vaccinazione, a norma dell’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo allegato;
c)
le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) e le zone di vaccinazione di cui alla lettera b) comprendano almeno le aree elencate negli allegati I e III della presente decisione;
d)
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni e nelle zone di vaccinazione si applichino almeno fino ai termini di cui agli allegati della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:1582:oj#art-1