Art. 2
In vigore dal 29 lug 2025
L’Italia provvede affinché siano vietati i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza o dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni in Italia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini indicati in detto allegato.
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