Art. 8
In vigore dal 24 giu 2025
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. Tale relazione:
a)
esamina i progressi compiuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione;
b)
valuta la situazione e le prospettive economiche dell’Egitto, nonché i progressi compiuti nell’attuazione delle misure di politica di cui all’, paragrafo 1;
c)
indica il collegamento tra le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio dell’Egitto e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, delineando nel contempo le misure concrete e credibili adottate per rispettare i meccanismi democratici e lo Stato di diritto e garantire i diritti umani.
2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.
Storico versioni
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