Art. 5
In vigore dal 24 giu 2025
1. Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all’articolo 224 del regolamento finanziario.
2. La Commissione conclude un accordo di prestito di cui all’, paragrafo 3, per quanto riguarda l’importo di cui all’. L’accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e le condizioni dettagliate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, anche in relazione ai sistemi di controllo interno. L’Egitto rimborsa il prestito, che è concesso a condizioni che ne consentano il rimborso sul lungo periodo, con l’eventuale applicazione di un periodo di grazia. La durata massima del prestito è di 35 anni.
3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui al paragrafo 2.
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