Art. 1

In vigore dal 24 giu 2025
1.   L’Unione mette a disposizione dell’Egitto un’assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti per un importo massimo di 4 miliardi di EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata all’adozione del bilancio dell’Unione per l’anno in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti dell’Egitto individuato nel programma dell’FMI. 2.   Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell’Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e di concederli a sua volta in prestito all’Egitto. 3.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e l’Egitto e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell’accordo di associazione. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni. 4.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo alla data dell’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’, paragrafo 1. 5.   Qualora nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione il fabbisogno di finanziamento dell’Egitto diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.
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