Art. 9
Risoluzione del contratto di lavoro
In vigore dal 26 mag 2025
Risoluzione del contratto di lavoro
1. Tranne che nel caso del direttore esecutivo, per il quale le condizioni contrattuali sono disciplinate dalle disposizioni dell'accordo, ogni contratto di lavoro è risolto in caso di:
a)
scadenza del contratto di lavoro stesso;
b)
dimissioni del membro del personale;
c)
mutuo accordo tra le parti;
d)
incapacità permanente;
e)
raggiunti limiti di età;
f)
esigenze operative/cause oggettive; o
g)
licenziamento per condotta illecita grave/giusta causa.
2. La risoluzione del contratto di lavoro a causa di un licenziamento dovuto a condotta illecita grave esonera la Fondazione UE-ALC dal pagamento di un qualsivoglia indennizzo, fatto salvo il risarcimento dei danni alla Fondazione UE-ALC dovuti alla condotta illecita, i quali potrebbero essere stati stabiliti da un accordo reciproco o da un procedimento arbitrale o giudiziario.
3. Il limite di età per lavorare come membro del personale della Fondazione UE-ALC è di sessantacinque (65) anni. I membri del personale con contratto di lavoro a tempo determinato che raggiungono il limite di età stabilito nel presente articolo continuano a lavorare come membri del personale della Fondazione fino alla risoluzione del contratto di lavoro. I membri del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato terminano il proprio servizio al raggiungimento del limite di età stabilito.
4. In caso di incapacità permanente totale o parziale, la Fondazione può risolvere il contratto di lavoro. In ogni caso il membro del personale può sempre esercitare il diritto di dimettersi.
5. Ciascuna parte (membri del personale e Fondazione UE-ALC) può risolvere il contratto di lavoro con un preavviso di quattro settimane alla fine del mese, laddove la durata del servizio sia inferiore a cinque anni. Dopo cinque anni di servizio il termine di preavviso è esteso a due mesi e dopo otto anni di servizio il termine di preavviso è esteso a tre mesi.
6. La Fondazione UE-ALC può risolvere i contratti di lavoro su base individuale o collettiva, per cause oggettive o in conseguenza della cessazione dei servizi.
7. Per cause oggettive di risoluzione di un contratto di lavoro con la Fondazione UE-ALC si intendono tutte le cause che potrebbero rendere impossibile il pagamento degli stipendi dovuti per i servizi prestati dai membri del personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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