Art. 10
Disposizioni finali
In vigore dal 26 mag 2025
Disposizioni finali
1. Il presente statuto entra in vigore, a titolo provvisorio, il giorno della sua approvazione da parte del consiglio dei governatori. Ci si riferisce ad esso con la denominazione seguente: «statuto del personale della Fondazione internazionale UE-ALC». Una volta che l'accordo sulla sede tra la Repubblica federale di Germania e la Fondazione diventi effettivo, il presente statuto è adeguato allo scopo di allinearlo all’accordo sulla sede oppure, se non sono necessari adeguamenti, è considerato definitivo.
2. La Fondazione UE-ALC può stipulare un contratto con consulenti, esperti o altri soggetti, sotto forma di accordo di servizi, affidando loro l'esecuzione di progetti o compiti specifici durante il periodo di validità dell'accordo. Qualsiasi accordo concluso in tale forma non implica l'esistenza di un contratto di lavoro con la Fondazione UE-ALC e la parte contraente, né l'acquisizione dei diritti e dei benefici previsti dal presente statuto.
3. Ai fini del presente statuto, per «figlio» si intende il figlio nato all'interno o al di fuori del matrimonio, il figlio adottato e il figlio del coniuge.
4. Tutti i benefici o i diritti concessi al personale della Fondazione UE-ALC dal presente statuto hanno effetto a decorrere dalla data in cui si converrà l'inizio dello svolgimento delle sue mansioni.
5. Tutto il personale, compreso il direttore esecutivo, ha diritto a godere dei benefici previsti e è soggetto agli obblighi stabiliti dall'accordo, dal regolamento interno e dal presente statuto, alle condizioni relative al rispettivo posto di lavoro.
6. Il direttore esecutivo adotta le norme di attuazione necessarie e sufficienti alla piena applicazione del presente statuto.
7. Per tutti gli aspetti pertinenti non contemplati dal presente statuto prevale la legge applicabile nel paese ospitante.
Storico versioni
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