Art. 7
Condotta illecita e sanzioni
In vigore dal 26 mag 2025
Condotta illecita e sanzioni
1. L'osservanza delle responsabilità e dei doveri derivanti dal contratto di lavoro, dal presente statuto, dal regolamento interno o da qualsiasi altra disposizione interna della Fondazione UE-ALC incombe al membro del personale e l’inosservanza, a seconda delle circostanze, può essere considerata una condotta illecita grave o di lieve entità.
2. La condotta illecita è considerata grave se il membro del personale ha violato gli obblighi essenziali stabiliti dal contratto di lavoro, dal presente statuto, dal regolamento interno o da qualsiasi altra disposizione interna della Fondazione UE-ALC oppure se ha adottato un comportamento incompatibile con tali obblighi, in maniera tale da rendere impossibile la prosecuzione del contratto di lavoro. Sono considerati condotte illecite i seguenti fatti e comportamenti:
a)
l'inadempimento grave o ripetuto dei doveri relativi a uno specifico posto di lavoro;
b)
la partecipazione a uno dei comportamenti incompatibili previsti;
c)
l'adozione di comportamenti non etici, anche nell'esercizio di attività professionali e lavorative; e
d)
l'essere stati condannati con sentenza definitiva.
3. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del presente articolo, si ritiene che sussista un inadempimento ripetuto quando il membro del personale ha ricevuto due avvertimenti scritti nell'arco di un anno o tre avvertimenti scritti nell'arco di due anni. Si ritiene, invece, che sussista un inadempimento grave dei doveri quando il membro del personale è coinvolto in una o più delle altre condotte illecite previste dal presente articolo.
4. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del presente articolo, è considerata condotta illecita grave dovuta a comportamenti incompatibili con l'espletamento delle funzioni quanto segue:
a)
chiedere o accettare istruzioni in merito all'adempimento dei doveri a o da parte di governi, entità o persone esterni alla Fondazione UE-ALC; oppure
b)
svolgere attività incompatibili con l'indipendenza e l'imparzialità previste dallo status di membro del personale della Fondazione UE-ALC e che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla Fondazione.
5. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del presente articolo, per comportamento non etico si intende quanto segue:
a)
quando sia dimostrato che un membro del personale ha commesso atti di diffamazione o calunnia nei confronti di un membro del personale della Fondazione UE-ALC o di terzi;
b)
quando sia accertato che un membro del personale ha tenuto una condotta illecita o ha commesso reati contro la decenza e la morale secondo la legislazione in vigore nel paese in cui è stato commesso il reato;
c)
le molestie;
d)
l'appropriazione effettiva o il tentativo di appropriazione di beni o servizi della Fondazione, nonché la ritenzione illecita o l'uso improprio di tali beni o servizi a vantaggio del membro del personale o di terzi, indipendentemente dal loro valore;
e)
la perpetrazione di atti di violenza fisica o mentale nei confronti di un altro membro del personale della Fondazione UE-ALC, all'interno o all'esterno dell'ufficio ospitante o delle succursali;
f)
danni intenzionali a impianti, attrezzature, strumenti, documentazione e altri beni appartenenti alla Fondazione UE-ALC;
g)
il vandalismo;
h)
il sabotaggio; e
i)
l'abbandono del posto di lavoro.
È indifferente se tali atti siano stati commessi all'interno o all'esterno dell'ufficio ospitante. In quest'ultimo caso, il motivo del comportamento non etico è correlato al lavoro.
6. I membri del personale che si comportano in maniera illecita sono soggetti a procedure disciplinari che dovrebbero garantire un giusto processo. A seconda della gravità della condotta illecita, possono essere adottate una o più delle misure seguenti:
a)
l'avvertimento verbale: in seguito all'accertamento di una condotta illecita di lieve entità. Il direttore esecutivo o la persona cui è stata espressamente delegata tale responsabilità applica la sanzione in modo da permettere al membro del personale di rendersi conto delle implicazioni della sua condotta illecita, così da migliorare il suo comportamento in futuro;
b)
l'avvertimento scritto: in seguito all'accertamento:
1)
del ripetersi di una condotta illecita di lieve entità; e/o
2)
di una condotta illecita che comporta il mancato adempimento degli obblighi e la mancata assunzione delle responsabilità previste dal presente statuto o da altre disposizioni interne della Fondazione UE-ALC, condotta illecita le cui caratteristiche specifiche sono descritte come prova di tale condotta sanzionata affinché il membro del personale possa rendersi pienamente conto del comportamento da modificare e delle conseguenze dei suoi atti;
c)
la sospensione: in seguito al ripetersi di una condotta illecita dopo un secondo avvertimento scritto. La sua durata può variare in base alla valutazione del direttore esecutivo;
d)
il licenziamento: in seguito a condotta illecita grave.
7. Un membro del personale accusato di condotta illecita grave può essere condannato alla sospensione della retribuzione durante la verifica dei fatti solo ed esclusivamente nel caso in cui, a discrezione del direttore esecutivo, sussistano prove del fatto che tale misura sia giustificata.
8. In ogni caso, l'accusa di condotta illecita è valida solo sulla base di prove oggettive e verificabili e, se dimostrata, può comportare la risoluzione del contratto di lavoro, fatte salve eventuali altre responsabilità giuridiche o penali.
9. È istituito un meccanismo di risoluzione delle controversie che mira a risolvere in modo amichevole i problemi che insorgano tra la Fondazione e il suo personale. Tale meccanismo e i suoi esiti sono vincolanti per entrambe le parti e sono descritti in dettaglio nell'allegato 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:1123:oj#art-7