Art. 6
Presenza al lavoro
In vigore dal 26 mag 2025
Presenza al lavoro
1. Il normale orario di lavoro è di otto (8) ore al giorno o di quaranta (40) ore settimanali. La settimana lavorativa è di cinque giorni, dal lunedì al venerdì incluso. Salvo previa autorizzazione del direttore esecutivo, la presenza al lavoro durante la giornata lavorativa è obbligatoria.
2. Il membro del personale che per qualsiasi motivo non possa recarsi al lavoro ne informa tempestivamente il direttore esecutivo o la persona espressamente delegata a tal fine. In caso di malattia, il membro del personale è tenuto a presentare il certificato di medico rilasciato prima dello scadere del terzo giorno. Se la malattia si verifica di venerdì o lunedì oppure il giorno precedente o successivo a un giorno festivo, è sempre necessario un certificato medico. Al più tardi entro l'ultimo giorno della malattia certificata, il membro del personale deve comunicare al direttore esecutivo o alla persona espressamente delegata a tal fine l'eventuale ulteriore assenza ed è tenuto a presentare l’ulteriore certificato entro altri tre giorni.
3. Qualsiasi assenza ingiustificata dal lavoro di due giorni lavorativi consecutivi o di tre giorni lavorativi non consecutivi nel corso di un anno civile è considerata come abbandono del posto di lavoro e comporta un avvertimento scritto.
4. Oltre al sabato e alla domenica, saranno considerati giorni non lavorativi quelli che figurano come tali nella legislazione dello Stato della libera città anseatica di Amburgo. Inoltre, è concesso un giorno di congedo a tutto il personale a titolo di compensazione per le rispettive giornate festive nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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