Art. 4
Diritti e benefici
In vigore dal 26 mag 2025
Diritti e benefici
1. Tutto il personale ha il diritto di essere trattato in modo rispettoso e sulla base di norme chiare e trasparenti. Inoltre lo spazio di lavoro è conforme alle norme in materia di sicurezza e di ambiente del paese ospitante.
2. Per poter esercitare pienamente i propri diritti e godere dei benefici previsti dalla Fondazione UE-ALC, sono considerati a carico del personale:
a)
il coniuge di un membro del personale o il suo convivente stabile che non dispone di reddito proprio o permanentemente inabile al lavoro;
b)
i figli di un membro del personale di età inferiore a 18 anni; e
c)
i figli di un membro del personale di età superiore a 18 anni, fino al compimento dei 25 anni, purché frequentino un corso di studi di istruzione superiore (università o studi tecnici) e siano economicamente dipendenti dal membro del personale.
3. La Fondazione UE-ALC concede generalmente a dirigenti e professionisti un'indennità per coprire i costi di prima sistemazione all'inizio del contratto di lavoro. L'indennità di prima sistemazione fino a un importo massimo equivalente alla retribuzione mensile netta è versata dietro presentazione dei documenti giustificativi.
4. La Fondazione UE-ALC copre anche le spese di viaggio e rimborsa le spese di trasloco, comprese quelle di assicurazione per la copertura di rischi correnti, nel corso di spostamenti per via aerea, terrestre o marittima, per il mobilio e gli effetti personali, previa presentazione delle ricevute, dei certificati o di altri documenti giustificativi pertinenti. L'importo che la Fondazione deve rimborsare per i traslochi intercontinentali non supera i 10 000 EUR e può essere trasferito al membro del personale al momento del ricevimento della fattura finale e dopo che questi ha confermato di essere soddisfatto del servizio fornito. Il membro del personale dovrebbe in ogni caso allegare almeno tre offerte di imprese diverse, al fine di dimostrare che l'impresa scelta era la più conveniente ed efficace sotto il profilo dei costi. Tali costi sono sostenuti per i membri del personale e le persone a loro carico all'inizio e al termine del contratto di lavoro. Il rientro potrebbe avvenire in un luogo diverso da quello di assunzione iniziale, a condizione che i costi non siano superiori ai costi di rientro al luogo di assunzione iniziale. I costi di trasloco sono applicabili anche alle persone a carico dei membri di tale personale. Il rimborso delle spese al termine del contratto di lavoro è subordinato alla condizione esplicita secondo cui il contratto di lavoro non deve cessare prima della scadenza del suo periodo iniziale.
5. Il personale ha diritto a trenta giorni lavorativi di ferie retribuite per ogni intero anno di servizio e, proporzionalmente, per frazioni dell'anno di lavoro. Il personale è tenuto a prendere integralmente le ferie non godute di un dato anno al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo.
6. Il direttore esecutivo può stabilire un periodo annuale di riposo collettivo per un massimo di dieci giorni per il periodo natalizio e di Capodanno, durante il quale l'ufficio della Fondazione resta chiuso e il personale è dispensato dal servizio.
7. Purché le ferie siano conciliabili con il carico di lavoro, i membri dello staff possono esercitare liberamente tale diritto, dopo essere stati autorizzati dal direttore esecutivo o dalla persona da questi designata.
8. Il personale ha diritto a un congedo retribuito in date specifiche stabilite dalla normativa applicabile del paese ospitante e/o nelle circostanze seguenti:
a)
maternità: i membri del personale della Fondazione UE-ALC hanno diritto a un congedo di sei (6) settimane di calendario prima della nascita e fino a un totale di otto (8) settimane di calendario dopo tale evento (dodici (12) settimane in caso di parto gemellare o pretermine), che possono essere cumulate;
b)
paternità: i membri del personale hanno diritto a un congedo di dieci (10) giorni lavorativi dopo la nascita;
c)
lutto/emergenza familiare: i membri del personale hanno diritto a un congedo per un massimo di quattro (4) giorni lavorativi in caso di morte o di grave malattia del coniuge o del convivente stabile, nonché di un figlio, di una figlia, del padre, della madre, di un fratello o di una sorella. Tale congedo può essere prorogato fino a sei (6) giorni lavorativi se il membro del personale deve recarsi al di fuori del paese ospitante;
d)
malattia: il personale ha diritto ad un congedo fino a un massimo di sei (6) settimane nel caso di malattia che non gli permetta di lavorare. Tuttavia, questo periodo di sei settimane decorre nuovamente all'insorgere di ogni malattia, se questa non sarà dovuta alla stessa malattia. Se la malattia è dovuta alla stessa malattia, il diritto decorre nuovamente dopo sei mesi dalla fine dell'ultimo congedo per malattia oppure dopo un anno dall'inizio del primo congedo per malattia. In ogni caso, il membro dello staff fornisce il relativo certificato medico. In caso contrario, l'assenza è considerata ingiustificata;
e)
matrimonio: il personale ha diritto a un congedo di un (1) giorno per il proprio matrimonio;
f)
corsi di formazione: il personale ha diritto a un congedo fino a un massimo di cinque (5) giorni all'anno nel caso di frequenza o partecipazione attiva a brevi seminari e conferenze, direttamente attinenti al mandato del membro del personale interessato;
g)
altro: in circostanze eccezionali, il personale può avere il diritto a un congedo, che comprende un indennizzo per i giorni non lavorativi in cui si è lavorato o per qualsiasi altro motivo, che il direttore esecutivo ritenga possa essere necessario.
9. Il direttore esecutivo definisce le modalità con cui concedere tali congedi che, in ogni caso, sono approvati dal direttore esecutivo o dalla persona cui sono state espressamente delegate tali responsabilità.
10. Il personale ha diritto a un congedo non retribuito, come stabilito in ogni momento specifico dalla normativa applicabile del paese ospitante e/o nelle circostanze seguenti:
a)
incapacità permanente: il personale può avere diritto a un congedo non retribuito in caso di incapacità permanente che impedisca al membro del personale di lavorare, del tutto o in parte;
b)
altro: il personale può avere diritto a un congedo non retribuito quando ciò sia autorizzato dal direttore esecutivo.
11. Ai fini del presente statuto, si ritiene che sussista una condizione di incapacità quando un membro del personale è impossibilitato a lavorare, del tutto o in parte, in via temporanea o permanente, a causa di una malattia fisica o mentale oppure di un infortunio.
12. In caso di incapacità temporanea di durata superiore a sei (6) mesi consecutivi o a sei (6) mesi distinti in un anno, oppure in caso di incapacità permanente, la Fondazione UE-ALC può stabilire che un professionista sanitario, designato dalla Fondazione, certifichi il periodo di incapacità, fatto salvo il certificato che il medico del membro del personale possa avere fornito.
13. La Fondazione UE-ALC assicura il proprio personale, fornendo allo stesso la copertura seguente:
a)
un'assicurazione di viaggio per i viaggi di lavoro, compresa l'assicurazione sulla vita;
b)
un'assicurazione sanitaria obbligatoria, un'assicurazione per l'assistenza di lunga durata e un'assicurazione contro gli infortuni fornita dal sistema tedesco di previdenza sociale.
14. Le persone a carico dei membri del personale hanno diritto alla copertura delle spese mediche in conformità delle condizioni stabilite dalla legislazione applicabile nel paese ospitante.
15. In caso di decesso, durante il servizio, di un membro del personale che non risiedeva nel paese ospitante prima del suo impiego presso la Fondazione UE-ALC, quest'ultima si fa carico delle spese relative al rimpatrio della salma della persona deceduta. I superstiti a carico hanno diritto a essere rimpatriati alle condizioni stabilite nella sezione «Spese di prima sistemazione e di rientro».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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