Art. 3

Obblighi e doveri

In vigore dal 26 mag 2025
Obblighi e doveri 1.   Il personale della Fondazione UE-ALC agisce conformemente alle sue responsabilità e svolgere le proprie mansioni in modo obiettivo e imparziale, mettendo al primo posto la sua lealtà nei confronti della Fondazione e tenendo conto solo ed esclusivamente degli interessi della stessa. È pienamente responsabile dei suoi atti nell'esercizio delle sue funzioni ed è soggetto all'autorità e alla gestione del direttore esecutivo. Il personale della Fondazione UE-ALC non svolge alcuna attività che possa essere incompatibile con il corretto esercizio delle sue funzioni. Il personale della Fondazione UE-ALC non può: a) chiedere o accettare istruzioni relative all'esercizio delle sue funzioni da qualsiasi governo, entità o persona al di fuori della Fondazione UE-ALC; né b) accettare onorificenze, decorazioni, doni o compensi provenienti da qualsiasi governo o fonte al di fuori della Fondazione UE-ALC quando è chiaro che ciò comprometterebbe o potrebbe essere ragionevolmente percepito come capace di compromettere l'obiettività e l'indipendenza del membro del personale e danneggerebbe l'immagine della Fondazione UE-ALC. Tale valutazione si basa, innanzitutto, sulla solida capacità di giudizio del membro del personale in determinate circostanze e, se necessario, può essere confermata dal direttore esecutivo nei casi pertinenti. 2.   Il personale della Fondazione UE-ALC mette a disposizione della stessa tutte le sue conoscenze ed esperienze. Non esercita alcuna attività lavorativa secondaria retribuita che possa essere incompatibile con gli interessi della Fondazione UE-ALC o che possa avere un'influenza negativa su di essa. Ciò non si applica alle posizioni «inattive» o alle attività di consulenza o formazione di minore entità, eseguite in qualità di membri di un governo nazionale, o in qualità di membri di un’istituzione, un organo o un organismo dell'UE, di un'organizzazione intergovernativa o di un’organizzazione simile. In tali casi, le attività devono essere autorizzate dal direttore esecutivo e, nel caso del direttore esecutivo, dal consiglio dei governatori. 3.   I privilegi e le immunità riconosciuti alla Fondazione UE-ALC e al suo personale non esentano il personale dall'adempimento dei suoi obblighi privati o di quelli relativi alle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri della Fondazione, in particolare quelle del paese e della città che ospitano la Fondazione, conformemente all'accordo sulla sede. I membri del personale notificano al direttore esecutivo qualsiasi situazione di conflitto con le autorità di uno degli Stati membri della Fondazione, in relazione alle immunità e ai privilegi corrispondenti al loro status di membri del personale della Fondazione UE-ALC. 4.   L'uso improprio di una o più di queste prerogative è considerato una condotta illecita grave, che può comportare la risoluzione del corrispondente contratto di lavoro, fatte salve eventuali altre responsabilità esistenti. 5.   Nell'esercizio delle loro funzioni, nelle relazioni con altri membri del personale e nel fornire informazioni e dati alla Fondazione UE-ALC, nonché ai suoi portatori di interessi esterni, i membri del personale agiscono in maniera professionale e nel rispetto dell'etica. Analogamente trattano con la dovuta riservatezza tutte le informazioni istituzionali privilegiate di cui potrebbero disporre o alle quali potrebbero avere accesso, come indicato nei rispettivi allegati dei contratti di lavoro.
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Obblighi e doveri (Art. 3 Decisione (UE) 2025/1123) — Testo vigente | Portale Normativo