Art. 4

In vigore dal 16 mag 2025
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le informazioni seguenti: a) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; b) documenti che comprovino che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l'aiuto incompatibile di cui all'. 2.   La Germania informa regolarmente la Commissione sui progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto incompatibile di cui all'. Su semplice richiesta della Commissione, la Germania trasmette immediatamente informazioni sulle misure già adottate e su quelle pianificate per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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Art. 4 Decisione (UE) 2025/2127 — Testo vigente | Portale Normativo