Art. 2
In vigore dal 16 mag 2025
1. La Germania procede al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all' presso il beneficiario.
2. Le somme da recuperare devono essere fruttifere di interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino al loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Germania annulla i pagamenti in sospeso e gli altri obblighi derivanti dalle garanzie di cui all' a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
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