Art. 3
In vigore dal 14 apr 2025
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dell’azione di cui all’ è pari a 2 700 000,00 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il GICHD ai cui sensi l’ISU deve assicurare la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
5. L’ISU attua l’azione di cui all’ conformemente alla decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in seno all’ISU, adottata nel 2015 in occasione della quattordicesima riunione degli Stati parte. L’ISU fornisce, tra le altre, relazioni descrittive e trimestrali, come anche un quadro logico e una matrice di attività che figurano nell’allegato.
Storico versioni
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