Art. 1
In vigore dal 14 apr 2025
1. L’Unione continua a contribuire all’attuazione e all’universalizzazione della convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») attraverso un’azione operativa a sostegno del piano d’azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029.
2. Gli obiettivi dell’azione di cui al paragrafo 1 consistono nel sostenere:
a)
una più ampia attuazione dell’ della convenzione;
b)
una più ampia attuazione di un approccio basato sui diritti in materia di «assistenza alle vittime» (articolo 6, paragrafo 3, della convenzione);
c)
la promozione della convenzione e delle sue norme e l’adesione alla stessa;
d)
l’osservanza dell’ della convenzione, anche attraverso la promozione della cooperazione e dell’assistenza;
e)
la promozione dell’attuazione della legislazione nazionale a norma dell’articolo 9 della convenzione; nonché
f)
la dimostrazione dell’impegno dell’Unione e degli Stati membri a favore della convenzione.
3. Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti in modo da rafforzare la tradizione, promossa dalla convenzione, di partenariato e di collaborazione tra Stati, organizzazioni non governative e organizzazioni di altro tipo, compresi i rappresentanti delle comunità colpite dal problema delle mine. Tutte le azioni garantiscono un approccio inclusivo a tutti i livelli.
4. L’azione di cui al paragrafo 1 è esposta in dettaglio nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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