Art. 1

In vigore dal 14 apr 2025
1.   L’Unione continua a contribuire all’attuazione e all’universalizzazione della convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») attraverso un’azione operativa a sostegno del piano d’azione di Siem Reap-Angkor 2025-2029. 2.   Gli obiettivi dell’azione di cui al paragrafo 1 consistono nel sostenere: a) una più ampia attuazione dell’ della convenzione; b) una più ampia attuazione di un approccio basato sui diritti in materia di «assistenza alle vittime» (articolo 6, paragrafo 3, della convenzione); c) la promozione della convenzione e delle sue norme e l’adesione alla stessa; d) l’osservanza dell’ della convenzione, anche attraverso la promozione della cooperazione e dell’assistenza; e) la promozione dell’attuazione della legislazione nazionale a norma dell’articolo 9 della convenzione; nonché f) la dimostrazione dell’impegno dell’Unione e degli Stati membri a favore della convenzione. 3.   Gli obiettivi di cui al paragrafo 2 sono perseguiti in modo da rafforzare la tradizione, promossa dalla convenzione, di partenariato e di collaborazione tra Stati, organizzazioni non governative e organizzazioni di altro tipo, compresi i rappresentanti delle comunità colpite dal problema delle mine. Tutte le azioni garantiscono un approccio inclusivo a tutti i livelli. 4.   L’azione di cui al paragrafo 1 è esposta in dettaglio nell’allegato della presente decisione.
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