Art. 2
In vigore dal 14 apr 2025
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica dell’azione di cui all’ è affidata all’unità di supporto all’attuazione (ISU), rappresentata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari (GICHD).
3. L’ISU svolge i compiti di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante definisce le necessarie modalità con il GICHD.
Storico versioni
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