Art. 3

Funzionamento e metodo di lavoro

In vigore dal 31 mar 2025
Funzionamento e metodo di lavoro 1.   Il presidente agisce in qualità di rappresentante del comitato e presiede le sue riunioni. 2.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno e definisce le proprie modalità di lavoro. Il regolamento interno e le modalità di lavoro possono essere adottati previa verifica da parte del direttore generale, a nome della Commissione, della loro conformità alle norme interne della Commissione per i gruppi di esperti e del fatto che garantiscono che le attività che ne conseguono siano compatibili con il bilancio disponibile. 3.   Per quanto riguarda le modalità di lavoro di cui al paragrafo 2, il comitato adotta: a) le modalità di cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza e con il comitato istituito dall’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2803; b) le modalità per il dialogo con i soggetti operativi; c) un piano di gestione dei dati che stabilisca i processi di raccolta e conservazione dei dati, anche per garantire il rispetto delle norme in materia di riservatezza. 4.   Il comitato lavora sulla base di un programma di lavoro annuale da esso stabilito in linea con le priorità della Commissione, previa verifica da parte del direttore generale, a nome della Commissione, del soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2803. 5.   Al fine di esaminare questioni specifiche pertinenti alle sue attività, il comitato può creare sottogruppi costituiti da suoi membri, sulla base di un mandato che determinerà previa verifica da parte del direttore generale, a nome della Commissione, che l’istituzione di tali sottogruppi sia compatibile con il bilancio disponibile. I sottogruppi si sciolgono una volta espletato il mandato. 6.   Il comitato e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione. In casi eccezionali le riunioni possono tuttavia tenersi altrove o online. 7.   La partecipazione dei membri del comitato alle sue riunioni e a quelle dei sottogruppi è obbligatoria. Le assenze sono motivate da una giustificazione che è trasmessa al presidente e al segretariato. 8.   Il comitato, con il sostegno del segretariato, provvede affinché i suoi metodi riflettano i più recenti standard scientifici. 9.   Qualora Eurocontrol o l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea siano identificati quali fornitori di dati appropriati, la Commissione stabilisce con Eurocontrol o con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea accordi adeguati per la raccolta, l’esame, la convalida e la diffusione di tali dati. Tali accordi garantiscono che il comitato abbia un accesso continuo a tali dati.
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