Art. 1

Nomina dei membri

In vigore dal 31 mar 2025
Nomina dei membri 1.   I membri, incluso il presidente, del comitato per la valutazione delle prestazioni («comitato») sono nominati dal direttore generale della direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione («direttore generale»), a nome della Commissione, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/2803 e dei criteri di selezione e di ammissibilità stabiliti nell’allegato della presente decisione. I membri sono persone fisiche nominate a titolo personale. 2.   La Commissione pubblica un invito pubblico a manifestare interesse al fine di stabilire un elenco di candidati alla funzione di membri e di presidente del comitato, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2803. L’invito specifica i criteri di selezione e di ammissibilità, comprese le competenze richieste. Il periodo minimo concesso per la presentazione delle candidature è di quattro settimane. 3.   A seguito di tale invito a manifestare interesse la Commissione conduce una procedura di selezione. La procedura di selezione consiste in una serie di valutazioni delle candidature, compresi colloqui volti a valutare i criteri indicati nell’invito e stilare un elenco ristretto di candidati selezionati. Prima di nominare i membri, compreso il presidente, la Commissione consulta gli Stati membri sull’elenco dei candidati. 4.   Il direttore generale può istituire, a nome della Commissione, un elenco di riserva sulla base dell’elenco di cui al paragrafo 2. La Commissione ottiene il consenso dei candidati prima di inserire i loro nomi nell’elenco di riserva. I candidati il cui nome figura nell’elenco di riserva possono chiedere in qualsiasi momento di essere cancellati da tale elenco. 5.   Un membro che non sia più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del comitato, si dimetta o non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/2803 e alla presente decisione è sostituito da una persona figurante nell’elenco di riserva. Tale persona è nominata conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 per la restante durata del mandato del membro uscente. 6.   Qualora nell’elenco di riserva non figuri una persona idonea a sostituire il membro di cui al paragrafo 5, è pubblicato un nuovo invito a manifestare interesse e successivamente è condotta una procedura di selezione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3. In tal caso, la durata del mandato non rinnovabile del nuovo membro è di cinque anni. 7.   La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dell’invito a manifestare interesse e degli elenchi di cui ai paragrafi 3 e 4. 8.   I nomi delle persone nominate membri del comitato, incluso il presidente, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2025:635:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo