Art. 2
Indipendenza e assenza di conflitti di interessi
In vigore dal 31 mar 2025
Indipendenza e assenza di conflitti di interessi
1. Nell’esercizio delle loro mansioni, il comitato e i suoi membri agiscono conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/2803. I membri firmano una dichiarazione con cui si impegnano a esercitare le loro funzioni in seno al comitato con imparzialità, agendo indipendentemente da qualsiasi influenza esterna e nell’interesse pubblico.
2. I membri non delegano le loro responsabilità ad altre persone.
3. Le persone che si candidano a essere nominate membri indicano, nella loro candidatura, qualsiasi circostanza che possa dar luogo a un conflitto di interessi presentando un modulo per la dichiarazione di interessi e un curriculum vitae aggiornato. Il modulo per la dichiarazione di interessi si basa su un modulo standard per la dichiarazione di interessi figurante nell’invito a manifestare interesse di cui all’, paragrafo 2. La presentazione del modulo per la dichiarazione di interessi debitamente compilato è necessaria affinché una persona possa essere ammissibile alla nomina come membro del comitato.
4. Il modulo per la dichiarazione di interessi consiste in una serie di domande standard. Nelle risposte alle domande, le persone che desiderano essere nominate membri del comitato saranno tenute a indicare almeno qualsiasi interesse professionale e finanziario e qualsiasi situazione in cui i loro interessi possano compromettere, o essere ragionevolmente percepiti come tali da compromettere, la loro capacità di agire in modo imparziale e nell’interesse pubblico in qualità di membri del comitato. Ciascuna persona si assume la piena responsabilità del contenuto della dichiarazione presentata.
5. Le persone che indicano un interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza sono invitate a fornire ulteriori informazioni. L’indicazione di un interesse nel modulo per la dichiarazione di interessi non esclude automaticamente la persona interessata, ma i servizi della Commissione esaminano la risposta al fine di determinare se sussista un conflitto di interessi.
6. Ai fini di valutare la presenza di eventuali conflitti di interessi sono presi in considerazione almeno i fattori seguenti:
a)
la natura, il tipo e l’importanza dell’interesse della persona;
b)
la misura in cui si possa ragionevolmente prevedere che tale interesse influenzi il parere della persona e il processo decisionale generale del comitato.
Un interesse si considera insignificante o minimo se è improbabile che comprometta, o che possa ragionevolmente essere percepito come tale da compromettere, la capacità della persona di agire in modo imparziale e nell’interesse pubblico al momento di prestare consulenza alla Commissione.
7. Se i servizi della Commissione concludono che gli interessi di una persona possono compromettere, o essere ragionevolmente percepiti come tali da compromettere, la sua capacità di agire in modo indipendente e nell’interesse pubblico al momento di prestare consulenza alla Commissione, per affrontare il conflitto è adottata una delle misure seguenti, in funzione delle circostanze specifiche:
a)
la candidatura della persona non è conservata. In tal caso i servizi della Commissione informano la persona dell’esito della valutazione del conflitto di interessi;
b)
durante il mandato la nomina della persona come membro del comitato è soggetta a restrizioni specifiche, quali l’esclusione dell’esperto da determinate riunioni o attività svolte dal comitato, o da entrambe, in particolare dalla partecipazione all’elaborazione dei pareri o delle raccomandazioni, o l’astensione dell’esperto dalla discussione di specifici punti all’ordine del giorno o da eventuali votazioni su tali punti, o da entrambi.
8. I membri informano tempestivamente la Commissione di qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite in precedenza, anche per quanto riguarda le attività future, nel qual caso presentano immediatamente un nuovo modulo per la dichiarazione di interessi compilato, in cui è descritta la modifica. I servizi della Commissione valutano tale nuova dichiarazione di interessi a tempo debito. In occasione della prima riunione di ogni anno civile, il presidente del comitato ricorda a tutti i membri le prescrizioni di cui al presente paragrafo.
9. La Commissione rende pubblico il modulo per la dichiarazione di interessi dei membri nominati attraverso un apposito sito web. Sono adottate misure tecniche per garantire che i moduli per la dichiarazione di interessi non figurino nei risultati dei motori di ricerca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2025:635:oj#art-2