Art. 4
In vigore dal 11 mar 2025
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche dell’UNODA. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’esecuzione dell’azione.
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