Art. 2
In vigore dal 11 mar 2025
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica delle attività di cui all’, paragrafo 1, è a cura dell’UNODA.
3. L’UNODA svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’UNODA.
Storico versioni
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